Inviato esito
CUC - Unione dei Comuni Terra di Leuca
Gara #795
FSC 2014-2020 - CIS "Brindisi-Lecce-Costa Adriatica", con imputazione capitolo 3598 “C.I.S. LECCE BRINDISI COSTA ADRIATICA - INTERVENTI RIVOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA E ALLA RIQUALIFICAZIONE AREA PORTUALE FASCIA COSTIERA DI S.M. DI LEUCA.Informazioni appalto
24/03/2026
Aperta
Lavori
€ 2.753.510,18
CAMPA LEONARDO
Categorie merceologiche
452235 - Strutture in cemento armato
Lotti
Inviato esito
1
BAF5287D5A
H15C22000000001
Qualità prezzo
C.I.S. LECCE BRINDISI COSTA ADRIATICA - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E ALLA RIQUALIFICAZIONE AREA PORTUALE SULLA FASCIA COSTIERA DI S.M. LEUCA
C.I.S. LECCE BRINDISI COSTA ADRIATICA - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E ALLA RIQUALIFICAZIONE AREA PORTUALE SULLA FASCIA COSTIERA DI S.M. LEUCA
€ 2.660.831,15
€ 719.344,66
€ 92.679,03
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| campa | leonardo | Presidente Monocratico |
| Protopapa | Federica | Testimone |
Commissione valutatrice
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Campa | Leonardo | Presidente |
| Accoto | Daniele | componente |
| Bolognese | Salvatore Mauro | componente |
Scadenze
27/04/2026 12:00
27/04/2026 12:00
04/05/2026 12:00
04/05/2026 12:30
Avvisi pubblici
Allegati
|
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102.50 kB | |
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1.05 MB | |
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pdf-firdig-p7m.rar SHA-256: 1a939e6f16822f880fc2bf498291218a63da67f531849205a814fbf4eed075bf 23/03/2026 11:18 |
407.91 MB | |
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943.96 kB | |
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1.23 MB | |
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comunicazione-esito-istruttori-prot-4670-2026.zip SHA-256: 64aed11ffcadf61e1307e6149df37a1975a0dd52b248f00e37388742b0f12ebc 24/03/2026 12:07 |
2.34 MB | |
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errata-corrige-disciplinare-cis-castrignano.pdf SHA-256: 65c0847139ff1b733e64e212e6bd4f035b38b80afb1f8b7a483f3ec2ce4bf448 24/03/2026 12:23 |
745.44 kB | |
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e407e-ec-05-schem-contr-csa-rev02.pdf.p7m SHA-256: 80071759506895847d3d14e5a411f832f53df891b75566ccbfb9e8b162d12ec4 08/04/2026 09:28 |
3.77 MB | |
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delibera-num-52-allegato29-e240pia-15-piano-ormeggio-rev05.pdf SHA-256: 43ec990345d770644948a7f83737df45a0b56bacbbaed93533e4b67734a5681a 08/04/2026 09:28 |
1.01 MB | |
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verbale-n-1-del-04-05-26.pdf SHA-256: 9701a750af14b306a46b23ff6998d2cdeefbe632f8890e34f01cf6a5ecbb3efe 04/05/2026 13:58 |
1.51 MB | |
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verbali-di-gara-.pdf SHA-256: a95c90a420bb3e1e356ab4cf8c7bee5f95775259673b59069f64d83df1956bf1 08/06/2026 16:51 |
7.02 MB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 19e5ac5a0942c973797de12614f92eecca6a5de8aa94af6c6abb3cec37f2bda1 18/06/2026 10:47 |
16.27 kB |
Chiarimenti
27/03/2026 12:17
Quesito #1
Si chiede di chiarire se il requisito previsto al punto 4 del disciplinare relativo al possesso di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati/disabili debba essere inteso:
a) quale requisito di partecipazione alla procedura
oppure
b) quale condizione di esecuzione del contratto
In quest’ultimo caso, si chiede inoltre di precisare se tale percentuale debba essere riferita:
all’organico complessivo dell’operatore economico
oppure
esclusivamente al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
Grazie mille.
a) quale requisito di partecipazione alla procedura
oppure
b) quale condizione di esecuzione del contratto
In quest’ultimo caso, si chiede inoltre di precisare se tale percentuale debba essere riferita:
all’organico complessivo dell’operatore economico
oppure
esclusivamente al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
Grazie mille.
30/03/2026 08:14
Risposta
Risposta:
il requisito previsto al punto 4 del disciplinare relativo al possesso di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati/disabili è condizione per l'esecuzione del contratto
tale percentuale deve essere riferita esclusivamente al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto laddove applicabile per la natura dei lavori.
IL RUP di Gara
ing. Leonardo Campa
il requisito previsto al punto 4 del disciplinare relativo al possesso di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati/disabili è condizione per l'esecuzione del contratto
tale percentuale deve essere riferita esclusivamente al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto laddove applicabile per la natura dei lavori.
IL RUP di Gara
ing. Leonardo Campa
02/04/2026 11:06
Quesito #2
Buongiorno,
con riferimento al quesito già posto da altro operatore economico, si chiede se il requisito relativo al possesso di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati/disabili quale condizione per l'esecuzione del contratto, è obbligatorio anche per le aziende che non occupano più di 15 dipendenti.
Si resta in attesa.
Saluti
con riferimento al quesito già posto da altro operatore economico, si chiede se il requisito relativo al possesso di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati/disabili quale condizione per l'esecuzione del contratto, è obbligatorio anche per le aziende che non occupano più di 15 dipendenti.
Si resta in attesa.
Saluti
02/04/2026 11:29
Risposta
Risposta: NO
08/04/2026 09:49
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di confermare la possibilità per il Consorzio di indicare una consorziata in possesso di attestazione SOA quale impresa cooptata per l’esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria OG7, pur non essendo la stessa qualificata nella suddetta categoria.
In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti
con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di confermare la possibilità per il Consorzio di indicare una consorziata in possesso di attestazione SOA quale impresa cooptata per l’esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria OG7, pur non essendo la stessa qualificata nella suddetta categoria.
In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti
08/04/2026 13:22
Risposta
Non risulta chiaro dal quesito se l'eventuale impresa cooptata sia in possesso o meno della qualificazione richiesta OG7.
In linea generale vale quanto segue:
In base alla normativa vigente (Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, art. 68) e alla giurisprudenza amministrativa, la possibilità per un Consorzio di indicare una consorziata quale impresa esecutrice (cooptata) priva della specifica attestazione SOA per la categoria OG7 è preclusa in quanto si tratta di lavori principali tutti individuati nella qualifica OG7.
Un consorzio stabile non può designare per l'esecuzione dei lavori un'impresa non qualificata nella specifica categoria (es. OG7), pena l'esclusione del consorzio dalla gara.
Sebbene il Consorzio stabile possa cumulare i requisiti delle consorziate per qualificarsi, la consorziata designata come esecutrice deve comunque possedere la qualificazione SOA per la categoria specifica.
Inoltre si riporta l'art. 5 del DISCIPLINARE DI GARA:
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 comporta l’esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Cordialmente
ing. Leonardo Campa
In linea generale vale quanto segue:
In base alla normativa vigente (Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, art. 68) e alla giurisprudenza amministrativa, la possibilità per un Consorzio di indicare una consorziata quale impresa esecutrice (cooptata) priva della specifica attestazione SOA per la categoria OG7 è preclusa in quanto si tratta di lavori principali tutti individuati nella qualifica OG7.
Un consorzio stabile non può designare per l'esecuzione dei lavori un'impresa non qualificata nella specifica categoria (es. OG7), pena l'esclusione del consorzio dalla gara.
Sebbene il Consorzio stabile possa cumulare i requisiti delle consorziate per qualificarsi, la consorziata designata come esecutrice deve comunque possedere la qualificazione SOA per la categoria specifica.
Inoltre si riporta l'art. 5 del DISCIPLINARE DI GARA:
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 comporta l’esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Cordialmente
ing. Leonardo Campa
14/04/2026 13:04
Quesito #4
Buongiorno,
Vi chiediamo di confermarci che l'offerta tecnica debba essere sottoscritta solo dall'operatore economico e non anche da un tecnico abilitato.
Cordiali saluti
Vi chiediamo di confermarci che l'offerta tecnica debba essere sottoscritta solo dall'operatore economico e non anche da un tecnico abilitato.
Cordiali saluti
15/04/2026 09:58
Risposta
I contenuti dell'offerta, necessariamente qualificati ad alto contenuto tecnico-strutturale-impiantistico necessitano di firma di un tecnico qualificato.
Cordialmente
ing. Leonardo Campa
Cordialmente
ing. Leonardo Campa
14/04/2026 18:16
Quesito #5
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente si richiede, ai fini della corretta produzione dell'offerta tecnica, se vi sono dei limiti editoriali da rispettare poiché non evidenti dal Disciplinare di Gara.
In attesa di un Vs cortese riscontro, si porgono
Cordiali saluti.
con la presente si richiede, ai fini della corretta produzione dell'offerta tecnica, se vi sono dei limiti editoriali da rispettare poiché non evidenti dal Disciplinare di Gara.
In attesa di un Vs cortese riscontro, si porgono
Cordiali saluti.
15/04/2026 10:00
Risposta
I limiti, seppur non imposti al fine di consentire una corretta descrizione delle proposte da parte dei singoli operatori economici, dovranno rispettare criteri di proporzionalità e leggibilità al fine di consentire un agevole lavoro di valutazione da parte della commissione di gara.
Cordialmente
ing. Leonardo Campa
Cordialmente
ing. Leonardo Campa
15/04/2026 17:23
Quesito #6
Nel bando e nel disciplinare non viene indicato per queste lavorazioni il codice KNL di riferimento del CCNL applicato ( contratto collettivo nazionale del lavoro) . Potete fornirci questa indicazione? Grazie.
16/04/2026 16:05
Risposta
In relazione alla richiesta pervenuta, si precisa che per le lavorazioni oggetto dell’appalto (opere di costruzione di viabilità e infrastrutture viarie, nonché opere marittime quali dragaggi e pontili), il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento è quello del settore Edilizia, da individuarsi, in funzione della natura giuridica dell’operatore economico, tra i CCNL Edilizia Industria e/o Edilizia Cooperative, nonché eventuali ulteriori contratti collettivi applicabili a specifiche lavorazioni specialistiche.
Si evidenzia che la documentazione di gara non riporta uno specifico “codice KNL”, in quanto tale elemento non costituisce requisito di partecipazione né elemento essenziale dell’offerta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, rilevando esclusivamente l’indicazione e l’applicazione di un contratto collettivo coerente con le prestazioni oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto legislativo, è richiesta l’applicazione di contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative, coerenti con il settore e con le prestazioni da eseguire, fermo restando il principio di equivalenza sostanziale dei trattamenti economici e normativi.
Si precisa altresì che l’eventuale individuazione o indicazione di codici amministrativi non previsti dalla normativa di settore non può essere considerata condizione di ammissibilità o elemento vincolante della lex specialis, né può incidere sulla legittimità della procedura o sulla par condicio tra operatori economici.
Resta fermo che:
l’operatore economico è responsabile della corretta individuazione del CCNL applicabile e della sua coerente applicazione;la Stazione Appaltante procederà alle verifiche previste dalla normativa vigente, incluse quelle in materia di congruità della manodopera e costo del lavoro;ogni valutazione sarà effettuata esclusivamente sulla base delle disposizioni del bando e della normativa applicabile, senza attribuzione di rilevanza a elementi non espressamente richiesti dalla lex specialis.
La presente comunicazione costituisce chiarimento interpretativo della disciplina di gara e non comporta modifica della lex specialis né integrazione dei requisiti di partecipazione.
Cordiali saluti.
il RUP di Gara
ing. Leonardo Campa
Si evidenzia che la documentazione di gara non riporta uno specifico “codice KNL”, in quanto tale elemento non costituisce requisito di partecipazione né elemento essenziale dell’offerta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, rilevando esclusivamente l’indicazione e l’applicazione di un contratto collettivo coerente con le prestazioni oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto legislativo, è richiesta l’applicazione di contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative, coerenti con il settore e con le prestazioni da eseguire, fermo restando il principio di equivalenza sostanziale dei trattamenti economici e normativi.
Si precisa altresì che l’eventuale individuazione o indicazione di codici amministrativi non previsti dalla normativa di settore non può essere considerata condizione di ammissibilità o elemento vincolante della lex specialis, né può incidere sulla legittimità della procedura o sulla par condicio tra operatori economici.
Resta fermo che:
l’operatore economico è responsabile della corretta individuazione del CCNL applicabile e della sua coerente applicazione;la Stazione Appaltante procederà alle verifiche previste dalla normativa vigente, incluse quelle in materia di congruità della manodopera e costo del lavoro;ogni valutazione sarà effettuata esclusivamente sulla base delle disposizioni del bando e della normativa applicabile, senza attribuzione di rilevanza a elementi non espressamente richiesti dalla lex specialis.
La presente comunicazione costituisce chiarimento interpretativo della disciplina di gara e non comporta modifica della lex specialis né integrazione dei requisiti di partecipazione.
Cordiali saluti.
il RUP di Gara
ing. Leonardo Campa
15/04/2026 17:29
Quesito #7
Punto 7 del bando pag. 8 " Avvallimento " : Per quanto riguarda il contratto di avvallimento cosa si intende per data certa ? va bene se firmato con firma digitale sia in pades che in cades dell'ausilario e dell'operatore partecipante ?
16/04/2026 16:07
Risposta
Con riferimento al quesito posto, per “data certa” del contratto di avvalimento si intende la prova della sua formazione in data anteriore alla presentazione dell’offerta, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.
Tale requisito si intende soddisfatto qualora il contratto sia sottoscritto digitalmente da entrambe le parti (impresa ausiliaria e operatore economico concorrente), mediante firma digitale in formato PAdES o CAdES, e sia inserito nella documentazione di gara entro i termini previsti dalla lex specialis.
Non è richiesta l’apposizione di marca temporale, potendo la certezza della data essere desunta dalla sottoscrizione digitale e dalla trasmissione attraverso la piattaforma telematica di gara.
Cordiali saluti.
il RUP di Gara
ing. Leonardo Campa
Tale requisito si intende soddisfatto qualora il contratto sia sottoscritto digitalmente da entrambe le parti (impresa ausiliaria e operatore economico concorrente), mediante firma digitale in formato PAdES o CAdES, e sia inserito nella documentazione di gara entro i termini previsti dalla lex specialis.
Non è richiesta l’apposizione di marca temporale, potendo la certezza della data essere desunta dalla sottoscrizione digitale e dalla trasmissione attraverso la piattaforma telematica di gara.
Cordiali saluti.
il RUP di Gara
ing. Leonardo Campa
16/04/2026 17:46
Quesito #8
La polizza provvisoria dovrà essere intesta al Comune di Castrignano del Capo o all'Unione dei Comuni Terre di Leuca ?
17/04/2026 09:06
Risposta
Unione Terra di Leuca
17/04/2026 10:18
Quesito #9
Spett.Le S.A.
in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere se nel caso di Raggruppamento costituendo il sopralluogo può essere fatto da una sola delle imprese (Capogruppo), o necessità di delega anche delle altre costituende?
Cordiali Saluti
in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere se nel caso di Raggruppamento costituendo il sopralluogo può essere fatto da una sola delle imprese (Capogruppo), o necessità di delega anche delle altre costituende?
Cordiali Saluti
17/04/2026 10:37
Risposta
Basta la delega del capogruppo individuato del costituendo raggruppamento
IL RUP DI GARA
ing. Leonardo Campa
IL RUP DI GARA
ing. Leonardo Campa
17/04/2026 10:22
Quesito #10
Si chiede se nell' OFFERTA ECONOMICA bisogna inserire anche il computo metrico estimativo, come richiesto a pag. 17 al punto 6 ) CRITERIO F " OFFERTA ECONOMICA " .
17/04/2026 10:39
Risposta
Risposta: SI
il RUP DI GARA
ing. Leonardo Campa
il RUP DI GARA
ing. Leonardo Campa
17/04/2026 10:45
Quesito #11
Si chiede se la cauzione provvisoria può essere ridotta anche dell'importo massimo del 20% visto che l'impresa ha delle certificazioni tra quelle previste dall'allegato II.3 come riportato all'art. 109 comma 8 del codice appalti, cumulabile con le riduzioni riportate nel bando "?
20/04/2026 10:16
Risposta
Si riportano i contenuti dell'art. 9
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2,00% (55.070,20 €) ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:
La fideiussione può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta
e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l’emittente. Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 106 comma 8 del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.
a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2,00% (55.070,20 €) ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:
La fideiussione può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta
e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l’emittente. Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 106 comma 8 del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.
a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante
17/04/2026 10:50
Quesito #12
punto k dell'allegato " domanda di ammissione ": [obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”, facoltativo negli altri casi] di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
Si chiede se per questa procedura è obbligatorio dichiararlo oppure no .
Si chiede se per questa procedura è obbligatorio dichiararlo oppure no .
20/04/2026 10:20
Risposta
Considerato che il bando richiede l'applicabilità dei CAM Ambientali richiamati, è opportuno impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012
IL RUP DI GARA
ing. Leonardo Campa
IL RUP DI GARA
ing. Leonardo Campa
17/04/2026 10:54
Quesito #13
si chiede se questo punto riportato nell'allegato da compilare è un refuso :
ii) di prendere atto che: le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile e che lo stesso è stato computato, in sede di predisposizione della propria offerta, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
ii) di prendere atto che: le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile e che lo stesso è stato computato, in sede di predisposizione della propria offerta, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
20/04/2026 10:21
Risposta
é un modello completo di tutte le opioni possibili, da cnacellare o barrare nel caso di non applicabilità
IL RUP DI GARA
ing. Loenardo Campa
IL RUP DI GARA
ing. Loenardo Campa