Scaduto
CUC - Unione dei Comuni Terra di Leuca
Alla cortese attenzione del Responsabile Unico del Progetto
Spett.le Comune di Ugento,
con riferimento alla procedura di gara relativa alla concessione della RSA di Ugento, identificata dal CIG B2B7D7C8E9 e dal CUP F91B21000000007, si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla garanzia definitiva prevista dal disciplinare di gara.
Il disciplinare prevede una durata della concessione pari a 50 anni e, agli articoli 11 e 25, richiede all’aggiudicatario la costituzione, alla stipula del contratto, di una garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.
Alla luce della durata della concessione, si chiede di precisare se la garanzia definitiva debba essere mantenuta per l’intero periodo di 50 anni oppure se siano ammesse garanzie di durata inferiore, purché rinnovate o sostituite senza soluzione di continuità e con mantenimento integrale della copertura richiesta.
Si chiede inoltre di chiarire:
● l’importo esatto della garanzia definitiva;
● la relativa base di calcolo;
● la durata minima richiesta;
● le condizioni di efficacia e di cessazione della garanzia;
● l’eventuale possibilità di procedere a riduzioni o svincoli progressivi;
● le modalità e i termini per il rinnovo o la sostituzione della garanzia, qualora la stessa non debba essere prestata per l’intera durata della concessione mediante un unico impegno fideiussorio;
● l’eventuale applicazione delle riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, ove ricorrano i relativi presupposti;
● l’eventuale possibilità di prestare la garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
A titolo meramente indicativo, qualora la garanzia fosse calcolata applicando l’aliquota ordinaria del 10% all’intero valore della concessione, pari a € 78.970.674,95, l’importo garantito risulterebbe pari a € 7.897.067,50, prima dell’eventuale applicazione di riduzioni. Si chiede conferma circa la correttezza di tale criterio di calcolo, ovvero l’indicazione del criterio applicabile, anche con riferimento all’eventuale valore degli investimenti, al canone concessorio, al valore stimato della concessione o ad altri parametri indicati negli atti di gara.
Considerata la durata cinquantennale della concessione e l’entità potenzialmente rilevante della garanzia, i chiarimenti richiesti risultano necessari per consentire agli operatori interessati di verificare preventivamente la concreta reperibilità della garanzia sul mercato e di predisporre correttamente la documentazione richiesta dalla procedura.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Gara #1013
Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento, mediante concessione di valorizzazione di un bene immobile di proprietà del Comune di Ugento denominata Dott. Francesco Mazzeo, adibito a R.S.A. di mantenimento anziani – di tipo A, di cui al Regolamento Regionale, n. 4/2019.Informazioni appalto
04/09/2026
Aperta
Servizi
€ 78.970.674,95
CAMPA LEONARDO
Categorie merceologiche
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio
Lotti
1
BCD6458DC0
Qualità prezzo
concessione di valorizzazione di un bene immobile di proprietà del Comune di Ugento denominata Dott. Francesco Mazzeo, adibito a R.S.A. di mantenimento anziani – di tipo A, di cui al Regolamento Regionale, n. 4/2019.
Il Comune di Ugento, per il tramite della presente procedura ad evidenza pubblica, intende selezione soggetti terzi cui affidare in di valorizzazione, ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. n. 351/2001, convertito con legge n. 420/2001 concessione ed ex art. 58 del D. L. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, l’immobile sito in via Bolzano, angolo via Campobasso, da adibire a R.S.A. di Mantenimento anziani, di tipo A, ai sensi del Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4, denominata Dott. Francesco Mazzeo, nel rispetto degli oneri e prescrizioni definite dal presente avviso pubblico, nonché dalle norme, regolamenti, prescrizioni, atti, da esso richiamati. La finalità della valorizzazione è quella di prevedere, all'interno del bene oggetto di concessione, il possibile sviluppo di nuovi servizi e la realizzazione di possibili investimenti accessori nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche e di tutela esistenti sull’area de quo (come meglio specificato nei documenti allegati).
La concessione è costituita da un unico lotto poiché caratterizzata da unitarietà funzionale. In particolare, non si procede a una suddivisione in lotti per motivazioni che attengono: a) al profilo organizzativo, essendo necessario garantire uniformità ed omogeneità di direzione e coordinamento nello svolgimento dei servizi e delle attività prevenendo possibili conflitti a livello direzionale e/o di coordinamento;
b) al profilo dell’economicità, al fine di perseguire riduzione dei costi di erogazione del servizio attraverso economie derivanti dall’aggregazione in un lotto unico di tutte le attività funzionali a garantire il servizio stesso;
c) al profilo dell’efficienza e dell’ottimale erogazione delle prestazioni, garantendo livelli qualitativi uniformi, data l’unitarietà funzionale del servizio affidato in concessione.
€ 78.970.674,95
€ 28.500.000,00
€ 0,00
Scadenze
01/10/2026 12:00
01/10/2026 12:00
11/10/2026 18:00
13/10/2026 12:00
Avvisi pubblici
Allegati
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ar-01-inquadramento-territoriale-signed-signed.pdf SHA-256: e6eb52a086759ecca2c62f97b4f867dd5743b94f5cc32cba4e551f7040e181cd 18/09/2026 13:52 |
2.98 MB |
Chiarimenti
18/09/2026 10:48
Quesito #3
Buongiorno.
Si chiede di chiarire se l'affidamento si riferisce alla realizzazione di una struttura socioassistenziale o di una struttura sociosanitaria. Si tratta di due articoli diversi del regolamento 4-2019, e nella documentazione di gara si parla a volte di struttura socioassistenziale e altre volte di rsa di mantenimento di tipo A.
Laddove si trattasse di una struttura sociosanitaria, si chiede di sapere se il comune di Ugento ha già una pre-autorizzazione dalla Regione Puglia per l'accreditamento dei posti (e, in caso positivo, quanti sarebbero i posti preautorizzati).
Si chiede inoltre di mettere a disposizione la documentazione tecnica dell'immobile (planimetrie, ecc.) da cui si possano valutare le dimensioni degli spazi disponibili e avere un'idea della capienza che può avere la struttura in termini di posti letto.
Si chiede di chiarire se l'affidamento si riferisce alla realizzazione di una struttura socioassistenziale o di una struttura sociosanitaria. Si tratta di due articoli diversi del regolamento 4-2019, e nella documentazione di gara si parla a volte di struttura socioassistenziale e altre volte di rsa di mantenimento di tipo A.
Laddove si trattasse di una struttura sociosanitaria, si chiede di sapere se il comune di Ugento ha già una pre-autorizzazione dalla Regione Puglia per l'accreditamento dei posti (e, in caso positivo, quanti sarebbero i posti preautorizzati).
Si chiede inoltre di mettere a disposizione la documentazione tecnica dell'immobile (planimetrie, ecc.) da cui si possano valutare le dimensioni degli spazi disponibili e avere un'idea della capienza che può avere la struttura in termini di posti letto.
01/10/2026 11:45
Risposta
Sentito il comune beneficiario di Ugento,
In merito alla richiesta di chiarimenti di cui al quesito 1 si rappresenta che la Regione Puglia ha rilasciato il parere favorevole di compatibilità previsto dall'art. 7, comma 4, della L.R. Puglia n. 9/2017 e s.m.i. con atto dirigenziale n. 22 del 31.01.2022 e che il Comune non ne ha richiesto la proroga entro i termini di validità. L'Amministrazione intende comunque proseguire la procedura, impegnandosi a presentare alla Regione Puglia, nelle more dell'espletamento della gara e prima della sottoscrizione del contratto, una nuova istanza per il rilascio del parere di compatibilità. Il contratto sarà eventualmente stipulato sotto condizione sospensiva dell'acquisizione del parere favorevole di compatibilità, ai sensi degli artt. 1353 e seguenti del codice civile. L'efficacia del contratto e le obbligazioni che ne derivano per entrambe le parti resteranno sospese fino al rilascio del parere. Il mancato rilascio del parere entro il termine di 180 giorni eventualmente prolungabili di ulteriori 180, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Disciplinare di Gara, così come stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente potrà determinarsi in merito alla sottoscrizione o meno del contratto decorso inutilmente il periodo indicato. La sottoscrizione del contratto entro 180 giorni dalla scadenza del temine per la presentazione delle offerte potrà quindi avvenire senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa indennitaria o risarcitoria nei confronti dell'Ente Beneficiario comune di Ugento o della CUC Unione Terra di Leuca. Il presente chiarimento non costituisce modifica o integrazione dei contenuti degli atti di gara.
IL RUP di Gara
ing. Leonardo Campa
In merito alla richiesta di chiarimenti di cui al quesito 1 si rappresenta che la Regione Puglia ha rilasciato il parere favorevole di compatibilità previsto dall'art. 7, comma 4, della L.R. Puglia n. 9/2017 e s.m.i. con atto dirigenziale n. 22 del 31.01.2022 e che il Comune non ne ha richiesto la proroga entro i termini di validità. L'Amministrazione intende comunque proseguire la procedura, impegnandosi a presentare alla Regione Puglia, nelle more dell'espletamento della gara e prima della sottoscrizione del contratto, una nuova istanza per il rilascio del parere di compatibilità. Il contratto sarà eventualmente stipulato sotto condizione sospensiva dell'acquisizione del parere favorevole di compatibilità, ai sensi degli artt. 1353 e seguenti del codice civile. L'efficacia del contratto e le obbligazioni che ne derivano per entrambe le parti resteranno sospese fino al rilascio del parere. Il mancato rilascio del parere entro il termine di 180 giorni eventualmente prolungabili di ulteriori 180, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Disciplinare di Gara, così come stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente potrà determinarsi in merito alla sottoscrizione o meno del contratto decorso inutilmente il periodo indicato. La sottoscrizione del contratto entro 180 giorni dalla scadenza del temine per la presentazione delle offerte potrà quindi avvenire senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa indennitaria o risarcitoria nei confronti dell'Ente Beneficiario comune di Ugento o della CUC Unione Terra di Leuca. Il presente chiarimento non costituisce modifica o integrazione dei contenuti degli atti di gara.
IL RUP di Gara
ing. Leonardo Campa
19/09/2026 14:10
Quesito #4
Spett.le
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni "Terra di Leuca"
Oggetto: Richiesta di chiarimenti — Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione di valorizzazione dell'immobile "Dott. Francesco Mazzeo", adibito a R.S.A. di mantenimento anziani – Tipo A. CIG: BCD6458DC0
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante di Serenity S.R.L. (C.F./P.IVA 04070510757), con sede in Via Oberdan 3, Taviano (LE), con riferimento alla procedura di gara in oggetto e ai sensi del punto 2.2 del Disciplinare di gara, formula i seguenti quesiti, chiedendo cortese riscontro nei termini ivi previsti.
Quesito 1 — Validità del parere di compatibilità regionale
Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.R. Puglia n. 9/2017, il parere di compatibilità ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, ovvero, in mancanza, dal giorno successivo alla scadenza del termine di 120 giorni dal ricevimento del parere favorevole. Si chiede di confermare la data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione relativa al parere di compatibilità favorevole reso con Determina della Regione Puglia n. 22 del 31/01/2022, e se, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, sia stata richiesta e ottenuta una proroga del termine di validità biennale, specificando lo stato attuale dell'istanza.
Quesito 2 — Anomalia nel Piano Economico Finanziario relativa al costo del personale
Si segnala che, nella tabella dei flussi finanziari del Piano Economico Finanziario posto a base di gara, il costo del personale risulta crescere per adeguamento inflattivo dall'anno 1 all'anno 4 (da € 570.000,00 a € 604.888,56), per poi tornare a € 570.000,00 all'anno 5, in coincidenza con l'incremento della capacità ricettiva da 20 a 28 posti letto, anziché proseguire nella medesima progressione inflattiva. Si chiede conferma se si tratti di un errore materiale nel modello posto a base di gara e, in caso affermativo, se ne sia prevista la rettifica.
Quesito 3 — Garanzie sui lavori finanziati con fondi PNRR
Si chiede di confermare se, in relazione ai lavori di completamento e ristrutturazione dell'immobile realizzati con finanziamento PNRR , sussista una garanzia decennale ex art. 1669 c.c. e/o una polizza postuma stipulata dall'impresa esecutrice, e se tale garanzia/azione risulti cedibile o comunque autonomamente esperibile dal futuro Concessionario, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 3.4 dello schema di convenzione (rinuncia a ogni garanzia e azione nei confronti del Comune).
Quesito 4 — Riferimento normativo per il calcolo dell'organico
Si segnala che, al punto 3.2 del Disciplinare di gara, il costo della manodopera risulta calcolato "tenendo conto dell'organico necessario per il funzionamento dei servizi della struttura secondo i parametri previsti dall'art. 67 del Reg. Reg. n. 4/2007", mentre la struttura è qualificata, nello stesso documento, quale R.S.A. di mantenimento anziani ai sensi del Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4. Si chiede di confermare quale sia il corretto riferimento normativo applicabile ai fini della determinazione dell'organico minimo e del relativo costo della manodopera posto a base di gara, e se il richiamo al R.R. 4/2007 costituisca un mero errore materiale.
Quesito 5 — Danni da infiltrazione/allagamento riscontrati nel piano seminterrato
In sede di sopralluogo, il tecnico incaricato ha constatato la presenza di evidenti segni di allagamento nel piano seminterrato dell'immobile, con conseguente rigonfiamento e lacerazione della pavimentazione esistente, tale da richiederne la completa sostituzione. Si rileva che l'immobile è collocato in posizione altimetrica a valle rispetto al centro abitato e che l'evento risulta riconducibile a un episodio di forte pioggia, circostanza che induce a ipotizzare un possibile sottodimensionamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Si chiede pertanto di chiarire: a) se il Comune sia a conoscenza dell'evento e della relativa causa, specificando se si tratti di un fenomeno isolato o ricorrente, anche in relazione a precedenti episodi di allagamento nell'area; b) se siano disponibili studi idraulici o relazioni tecniche relative al dimensionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche a servizio dell'immobile, eventualmente predisposti in sede di progettazione degli interventi finanziati con fondi PNRR; c) se siano stati o saranno eseguiti interventi di adeguamento del sistema di scarico prima della consegna; d) se il Comune intenda provvedere al ripristino della pavimentazione e alla rimozione della causa dell'infiltrazione prima della consegna dell'immobile, ovvero se tale onere debba intendersi a carico del Concessionario ai sensi degli artt. 3 e 16 dello schema di convenzione.
Quesito 6 — Rapporto aeroilluminante e ventilazione del piano seminterrato
In sede di sopralluogo, il tecnico incaricato ha rilevato un'areazione apparentemente insufficiente nei locali del piano seminterrato dell'immobile, destinati tra l'altro a palestra, fisioterapia e altri spazi di permanenza per ospiti e personale. Si chiede di confermare se, per i locali del piano seminterrato, sia stato rispettato il rapporto aeroilluminante minimo di 1/8 tra superficie delle aperture e superficie del pavimento previsto dalla normativa vigente (D.M. Sanità 5 luglio 1975 e s.m.i.), ovvero se la ventilazione sia garantita tramite impianti di ventilazione meccanica certificati in sostituzione dell'areazione naturale. Si chiede altresì la trasmissione delle planimetrie con il dettaglio delle superfici aeroilluminanti per ciascun locale.
Si resta in attesa di cortese riscontro, ricordando che ai sensi del punto 2.2 del Disciplinare di gara le risposte saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Distinti saluti,
Matteo Fracasso
Amministratore
Serenity S.R.L.
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni "Terra di Leuca"
Oggetto: Richiesta di chiarimenti — Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione di valorizzazione dell'immobile "Dott. Francesco Mazzeo", adibito a R.S.A. di mantenimento anziani – Tipo A. CIG: BCD6458DC0
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante di Serenity S.R.L. (C.F./P.IVA 04070510757), con sede in Via Oberdan 3, Taviano (LE), con riferimento alla procedura di gara in oggetto e ai sensi del punto 2.2 del Disciplinare di gara, formula i seguenti quesiti, chiedendo cortese riscontro nei termini ivi previsti.
Quesito 1 — Validità del parere di compatibilità regionale
Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.R. Puglia n. 9/2017, il parere di compatibilità ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, ovvero, in mancanza, dal giorno successivo alla scadenza del termine di 120 giorni dal ricevimento del parere favorevole. Si chiede di confermare la data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione relativa al parere di compatibilità favorevole reso con Determina della Regione Puglia n. 22 del 31/01/2022, e se, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, sia stata richiesta e ottenuta una proroga del termine di validità biennale, specificando lo stato attuale dell'istanza.
Quesito 2 — Anomalia nel Piano Economico Finanziario relativa al costo del personale
Si segnala che, nella tabella dei flussi finanziari del Piano Economico Finanziario posto a base di gara, il costo del personale risulta crescere per adeguamento inflattivo dall'anno 1 all'anno 4 (da € 570.000,00 a € 604.888,56), per poi tornare a € 570.000,00 all'anno 5, in coincidenza con l'incremento della capacità ricettiva da 20 a 28 posti letto, anziché proseguire nella medesima progressione inflattiva. Si chiede conferma se si tratti di un errore materiale nel modello posto a base di gara e, in caso affermativo, se ne sia prevista la rettifica.
Quesito 3 — Garanzie sui lavori finanziati con fondi PNRR
Si chiede di confermare se, in relazione ai lavori di completamento e ristrutturazione dell'immobile realizzati con finanziamento PNRR , sussista una garanzia decennale ex art. 1669 c.c. e/o una polizza postuma stipulata dall'impresa esecutrice, e se tale garanzia/azione risulti cedibile o comunque autonomamente esperibile dal futuro Concessionario, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 3.4 dello schema di convenzione (rinuncia a ogni garanzia e azione nei confronti del Comune).
Quesito 4 — Riferimento normativo per il calcolo dell'organico
Si segnala che, al punto 3.2 del Disciplinare di gara, il costo della manodopera risulta calcolato "tenendo conto dell'organico necessario per il funzionamento dei servizi della struttura secondo i parametri previsti dall'art. 67 del Reg. Reg. n. 4/2007", mentre la struttura è qualificata, nello stesso documento, quale R.S.A. di mantenimento anziani ai sensi del Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4. Si chiede di confermare quale sia il corretto riferimento normativo applicabile ai fini della determinazione dell'organico minimo e del relativo costo della manodopera posto a base di gara, e se il richiamo al R.R. 4/2007 costituisca un mero errore materiale.
Quesito 5 — Danni da infiltrazione/allagamento riscontrati nel piano seminterrato
In sede di sopralluogo, il tecnico incaricato ha constatato la presenza di evidenti segni di allagamento nel piano seminterrato dell'immobile, con conseguente rigonfiamento e lacerazione della pavimentazione esistente, tale da richiederne la completa sostituzione. Si rileva che l'immobile è collocato in posizione altimetrica a valle rispetto al centro abitato e che l'evento risulta riconducibile a un episodio di forte pioggia, circostanza che induce a ipotizzare un possibile sottodimensionamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Si chiede pertanto di chiarire: a) se il Comune sia a conoscenza dell'evento e della relativa causa, specificando se si tratti di un fenomeno isolato o ricorrente, anche in relazione a precedenti episodi di allagamento nell'area; b) se siano disponibili studi idraulici o relazioni tecniche relative al dimensionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche a servizio dell'immobile, eventualmente predisposti in sede di progettazione degli interventi finanziati con fondi PNRR; c) se siano stati o saranno eseguiti interventi di adeguamento del sistema di scarico prima della consegna; d) se il Comune intenda provvedere al ripristino della pavimentazione e alla rimozione della causa dell'infiltrazione prima della consegna dell'immobile, ovvero se tale onere debba intendersi a carico del Concessionario ai sensi degli artt. 3 e 16 dello schema di convenzione.
Quesito 6 — Rapporto aeroilluminante e ventilazione del piano seminterrato
In sede di sopralluogo, il tecnico incaricato ha rilevato un'areazione apparentemente insufficiente nei locali del piano seminterrato dell'immobile, destinati tra l'altro a palestra, fisioterapia e altri spazi di permanenza per ospiti e personale. Si chiede di confermare se, per i locali del piano seminterrato, sia stato rispettato il rapporto aeroilluminante minimo di 1/8 tra superficie delle aperture e superficie del pavimento previsto dalla normativa vigente (D.M. Sanità 5 luglio 1975 e s.m.i.), ovvero se la ventilazione sia garantita tramite impianti di ventilazione meccanica certificati in sostituzione dell'areazione naturale. Si chiede altresì la trasmissione delle planimetrie con il dettaglio delle superfici aeroilluminanti per ciascun locale.
Si resta in attesa di cortese riscontro, ricordando che ai sensi del punto 2.2 del Disciplinare di gara le risposte saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Distinti saluti,
Matteo Fracasso
Amministratore
Serenity S.R.L.
01/10/2026 11:48
Risposta
Risposta quesito 1:
Sentito il comune beneficiario di Ugento,
In merito alla richiesta di chiarimenti di cui al quesito 1 si rappresenta che la Regione Puglia ha rilasciato il parere favorevole di compatibilità previsto dall'art. 7, comma 4, della L.R. Puglia n. 9/2017 e s.m.i. con atto dirigenziale n. 22 del 31.01.2022 e che il Comune non ne ha richiesto la proroga entro i termini di validità. L'Amministrazione intende comunque proseguire la procedura, impegnandosi a presentare alla Regione Puglia, nelle more dell'espletamento della gara e prima della sottoscrizione del contratto, una nuova istanza per il rilascio del parere di compatibilità. Il contratto sarà eventualmente stipulato sotto condizione sospensiva dell'acquisizione del parere favorevole di compatibilità, ai sensi degli artt. 1353 e seguenti del codice civile. L'efficacia del contratto e le obbligazioni che ne derivano per entrambe le parti resteranno sospese fino al rilascio del parere. Il mancato rilascio del parere entro il termine di 180 giorni eventualmente prolungabili di ulteriori 180, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Disciplinare di Gara, così come stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente potrà determinarsi in merito alla sottoscrizione o meno del contratto decorso inutilmente il periodo indicato. La sottoscrizione del contratto entro 180 giorni dalla scadenza del temine per la presentazione delle offerte potrà quindi avvenire senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa indennitaria o risarcitoria nei confronti dell'Ente Beneficiario comune di Ugento o della CUC Unione Terra di Leuca. Il presente chiarimento non costituisce modifica o integrazione dei contenuti degli atti di gara.
Risposta quesito 2:
Si conferma che si tratta di un mero errore materiale. Dall’anno 5 il valore del costo del personale prosegue con la medesima progressione inflativa.
Non è prevista la rettifica, in quanto la funzione del PEF di massima a base di gara rappresenta una stima indicativa predisposta dalla stazione appaltante per ipotizzare i costi, i ricavi e l'equilibrio economico di un'opera o di un servizio in concessione. Il PEF pertanto riveste un carattere puramente indicativo e orientativo per i concorrenti; non vincola l'amministrazione e non garantisce i risultati economici stimati; serve a chiarire gli oneri e il livello di rischio operativo atteso; aiuta gli operatori a presentare offerte consapevoli e sostenibili.
Risposta quesito 3:
La polizza richiesta è a disposizione negli allegati di gara.
Risposta quesito 4:
Si conferma che il Regolamento applicabile è Regolamento Regionale n.° 4/2019, come indicato nel Progetto di fattibilità a base di gara. Il riferimento al Regolamento 4/2007 è un mero errore materiale
Si conferma che si tratta di una R.S.A. di mantenimento anziani – di tipo A, di cui al Regolamento Regionale n. 4/2019
Risposta quesito 5:
L'immobile è dotato di cisterna per la raccolta di acque meteoriche dotato di troppo pieno con scarico su sede stradale. Le problematiche riscontrate sono dovute ad un evento meteorico in cui l'acqua ha avuto accesso dalla strada pubblica. Al momento del sopralluogo il sistema stradale di raccolta delle acque risultava completamente intasata da aghi di pino e e altro materiale. Pertanto, la problematica non è legata all'immobile ma da fattori esterni.
Quesito 6 — Rapporto aeroilluminante e ventilazione del piano seminterrato
Si allega tavola esplicativa
IL RUP DI GARA
ing. Leonardo Campa
Sentito il comune beneficiario di Ugento,
In merito alla richiesta di chiarimenti di cui al quesito 1 si rappresenta che la Regione Puglia ha rilasciato il parere favorevole di compatibilità previsto dall'art. 7, comma 4, della L.R. Puglia n. 9/2017 e s.m.i. con atto dirigenziale n. 22 del 31.01.2022 e che il Comune non ne ha richiesto la proroga entro i termini di validità. L'Amministrazione intende comunque proseguire la procedura, impegnandosi a presentare alla Regione Puglia, nelle more dell'espletamento della gara e prima della sottoscrizione del contratto, una nuova istanza per il rilascio del parere di compatibilità. Il contratto sarà eventualmente stipulato sotto condizione sospensiva dell'acquisizione del parere favorevole di compatibilità, ai sensi degli artt. 1353 e seguenti del codice civile. L'efficacia del contratto e le obbligazioni che ne derivano per entrambe le parti resteranno sospese fino al rilascio del parere. Il mancato rilascio del parere entro il termine di 180 giorni eventualmente prolungabili di ulteriori 180, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Disciplinare di Gara, così come stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente potrà determinarsi in merito alla sottoscrizione o meno del contratto decorso inutilmente il periodo indicato. La sottoscrizione del contratto entro 180 giorni dalla scadenza del temine per la presentazione delle offerte potrà quindi avvenire senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa indennitaria o risarcitoria nei confronti dell'Ente Beneficiario comune di Ugento o della CUC Unione Terra di Leuca. Il presente chiarimento non costituisce modifica o integrazione dei contenuti degli atti di gara.
Risposta quesito 2:
Si conferma che si tratta di un mero errore materiale. Dall’anno 5 il valore del costo del personale prosegue con la medesima progressione inflativa.
Non è prevista la rettifica, in quanto la funzione del PEF di massima a base di gara rappresenta una stima indicativa predisposta dalla stazione appaltante per ipotizzare i costi, i ricavi e l'equilibrio economico di un'opera o di un servizio in concessione. Il PEF pertanto riveste un carattere puramente indicativo e orientativo per i concorrenti; non vincola l'amministrazione e non garantisce i risultati economici stimati; serve a chiarire gli oneri e il livello di rischio operativo atteso; aiuta gli operatori a presentare offerte consapevoli e sostenibili.
Risposta quesito 3:
La polizza richiesta è a disposizione negli allegati di gara.
Risposta quesito 4:
Si conferma che il Regolamento applicabile è Regolamento Regionale n.° 4/2019, come indicato nel Progetto di fattibilità a base di gara. Il riferimento al Regolamento 4/2007 è un mero errore materiale
Si conferma che si tratta di una R.S.A. di mantenimento anziani – di tipo A, di cui al Regolamento Regionale n. 4/2019
Risposta quesito 5:
L'immobile è dotato di cisterna per la raccolta di acque meteoriche dotato di troppo pieno con scarico su sede stradale. Le problematiche riscontrate sono dovute ad un evento meteorico in cui l'acqua ha avuto accesso dalla strada pubblica. Al momento del sopralluogo il sistema stradale di raccolta delle acque risultava completamente intasata da aghi di pino e e altro materiale. Pertanto, la problematica non è legata all'immobile ma da fattori esterni.
Quesito 6 — Rapporto aeroilluminante e ventilazione del piano seminterrato
Si allega tavola esplicativa
IL RUP DI GARA
ing. Leonardo Campa
26/09/2026 08:40
Quesito #5
Alla cortese attenzione del Responsabile Unico del Progetto
Spett.le Comune di Ugento,
con riferimento alla procedura di gara relativa alla concessione della RSA di Ugento, identificata dal CIG B2B7D7C8E9 e dal CUP F91B21000000007, si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla garanzia definitiva prevista dal disciplinare di gara.
Il disciplinare prevede una durata della concessione pari a 50 anni e, agli articoli 11 e 25, richiede all’aggiudicatario la costituzione, alla stipula del contratto, di una garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.
Alla luce della durata della concessione, si chiede di precisare se la garanzia definitiva debba essere mantenuta per l’intero periodo di 50 anni oppure se siano ammesse garanzie di durata inferiore, purché rinnovate o sostituite senza soluzione di continuità e con mantenimento integrale della copertura richiesta.
Si chiede inoltre di chiarire:
● l’importo esatto della garanzia definitiva;
● la relativa base di calcolo;
● la durata minima richiesta;
● le condizioni di efficacia e di cessazione della garanzia;
● l’eventuale possibilità di procedere a riduzioni o svincoli progressivi;
● le modalità e i termini per il rinnovo o la sostituzione della garanzia, qualora la stessa non debba essere prestata per l’intera durata della concessione mediante un unico impegno fideiussorio;
● l’eventuale applicazione delle riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, ove ricorrano i relativi presupposti;
● l’eventuale possibilità di prestare la garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
A titolo meramente indicativo, qualora la garanzia fosse calcolata applicando l’aliquota ordinaria del 10% all’intero valore della concessione, pari a € 78.970.674,95, l’importo garantito risulterebbe pari a € 7.897.067,50, prima dell’eventuale applicazione di riduzioni. Si chiede conferma circa la correttezza di tale criterio di calcolo, ovvero l’indicazione del criterio applicabile, anche con riferimento all’eventuale valore degli investimenti, al canone concessorio, al valore stimato della concessione o ad altri parametri indicati negli atti di gara.
Considerata la durata cinquantennale della concessione e l’entità potenzialmente rilevante della garanzia, i chiarimenti richiesti risultano necessari per consentire agli operatori interessati di verificare preventivamente la concreta reperibilità della garanzia sul mercato e di predisporre correttamente la documentazione richiesta dalla procedura.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
28/09/2026 08:24
Risposta
In riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta in merito alla garanzia definitiva prevista dagli articoli 11 e 25 del Disciplinare di gara, si precisa quanto segue.
La garanzia definitiva dovrà essere costituita dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e nei termini previsti dagli atti di gara e dalla normativa vigente.
1. Durata della garanzia
In considerazione della natura e della durata cinquantennale della concessione, la garanzia definitiva dovrà assicurare senza soluzione di continuità la copertura delle obbligazioni garantite per tutto il periodo per il quale, secondo gli atti di gara e il contratto di concessione, permane l’obbligo di garanzia.
Non è pertanto necessario che la garanzia sia necessariamente costituita mediante un unico documento fideiussorio avente durata pari a 50 anni.
È ammessa, ove concretamente prevista e accettata dal soggetto garante, la costituzione mediante garanzie di durata inferiore, purché le stesse siano rinnovate o sostituite tempestivamente e senza alcuna soluzione di continuità, assicurando in ogni momento la piena efficacia della garanzia e il mantenimento dell’importo garantito richiesto.
Il concessionario dovrà pertanto assicurare che, alla scadenza di ciascuna garanzia, risulti già efficace la successiva garanzia, senza periodi di scopertura.
Resta fermo che l’eventuale mancato rinnovo o sostituzione della garanzia, con conseguente scopertura anche temporanea, costituisce inadempimento agli obblighi contrattuali e potrà comportare l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal contratto.
2. Importo della garanzia e base di calcolo
Ai sensi dell’art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia definitiva è determinata nella misura del 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo in materia di eventuali maggiorazioni e riduzioni.
Pertanto, qualora l’importo di € 78.970.674,95 indicato nella richiesta corrisponda all’importo contrattuale rilevante ai fini dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l’importo base della garanzia definitiva risulta pari a:
€ 78.970.674,95 × 10% = € 7.897.067,50.
Tale importo deve intendersi quale importo base, antecedente all’eventuale applicazione delle riduzioni spettanti ai sensi dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché delle eventuali maggiorazioni previste dall’art. 117, comma 2, ove applicabili.
Si precisa, tuttavia, che il valore della concessione e l’importo contrattuale non sono concetti necessariamente coincidenti. Pertanto, ai fini della determinazione definitiva della garanzia, dovrà essere assunto il parametro espressamente individuato negli atti di gara e nel contratto quale importo contrattuale di riferimento ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
Non dovranno invece essere autonomamente sommati o utilizzati, quale base di calcolo, il valore degli investimenti, il canone concessorio o altri valori economici della concessione, ove gli stessi non costituiscano l’importo contrattuale individuato dalla lex specialis quale base per la garanzia definitiva.
3. Riduzioni della garanzia
Ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del medesimo decreto per la garanzia provvisoria.
Pertanto, l’aggiudicatario potrà beneficiare delle riduzioni previste dalla normativa vigente qualora dimostri il possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti dalla disposizione citata e secondo le modalità ivi previste.
Le eventuali riduzioni dovranno essere applicate nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dovranno risultare documentalmente comprovate.
4. Svincolo della garanzia
La garanzia definitiva è soggetta alle disposizioni dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di progressivo svincolo.
In particolare, l’art. 117, comma 8, prevede il progressivo svincolo della garanzia a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, fino al limite massimo dell’80% dell’importo iniziale garantito, secondo le modalità previste dalla medesima disposizione.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dagli atti di gara e dal contratto di concessione in ordine alla permanenza della quota residua della garanzia e alle obbligazioni cui la stessa è destinata.
Eventuali svincoli non potranno comunque determinare una situazione di scopertura rispetto alle obbligazioni per le quali la garanzia deve rimanere efficace.
5. Modalità di prestazione
La garanzia definitiva potrà essere prestata, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a scelta dell’aggiudicatario sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dall’art. 106 del medesimo decreto.
Qualora venga prestata mediante fideiussione, questa dovrà essere rilasciata da soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente e dovrà contenere le clausole previste dall’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, tra cui la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia dovrà inoltre essere conforme alle ulteriori prescrizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente.
6. Rinnovo o sostituzione
Nel caso in cui l’aggiudicatario opti per garanzie fideiussorie di durata inferiore a quella complessivamente richiesta, sarà sua responsabilità assicurare il tempestivo rinnovo o la sostituzione della garanzia.
A tal fine, la nuova garanzia dovrà divenire efficace anteriormente alla scadenza della precedente, in modo da garantire la continuità della copertura.
Il concessionario dovrà pertanto provvedere con congruo anticipo agli adempimenti necessari al rinnovo o alla sostituzione e trasmettere alla stazione appaltante la relativa documentazione nei termini previsti dal contratto e dagli atti di gara.
7. Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, si conferma che:
la garanzia definitiva è dovuta ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;l’importo base è pari al 10% dell’importo contrattuale rilevante ai fini dell’art. 117, salvo eventuali maggiorazioni e riduzioni previste dalla legge;qualora € 78.970.674,95 costituisca effettivamente l’importo contrattuale di riferimento individuato dagli atti di gara, l’importo base della garanzia è pari a € 7.897.067,50;sono applicabili, ove ne ricorrano i presupposti, le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023;la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente;in caso di garanzie di durata inferiore alla durata complessiva della concessione, dovrà essere assicurata la continuità della copertura, senza soluzione di continuità, mediante tempestivo rinnovo o sostituzione;restano ferme le disposizioni dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di progressivo svincolo della garanzia e le ulteriori prescrizioni contenute negli atti di gara e nel contratto di concessione.
Il presente chiarimento costituisce interpretazione delle prescrizioni contenute nella lex specialis alla luce della normativa vigente e non comporta modifica delle condizioni di gara.
Distinti saluti.
Il Responsabile Unico di Gara
ing. Leonardo Campa
La garanzia definitiva dovrà essere costituita dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e nei termini previsti dagli atti di gara e dalla normativa vigente.
1. Durata della garanzia
In considerazione della natura e della durata cinquantennale della concessione, la garanzia definitiva dovrà assicurare senza soluzione di continuità la copertura delle obbligazioni garantite per tutto il periodo per il quale, secondo gli atti di gara e il contratto di concessione, permane l’obbligo di garanzia.
Non è pertanto necessario che la garanzia sia necessariamente costituita mediante un unico documento fideiussorio avente durata pari a 50 anni.
È ammessa, ove concretamente prevista e accettata dal soggetto garante, la costituzione mediante garanzie di durata inferiore, purché le stesse siano rinnovate o sostituite tempestivamente e senza alcuna soluzione di continuità, assicurando in ogni momento la piena efficacia della garanzia e il mantenimento dell’importo garantito richiesto.
Il concessionario dovrà pertanto assicurare che, alla scadenza di ciascuna garanzia, risulti già efficace la successiva garanzia, senza periodi di scopertura.
Resta fermo che l’eventuale mancato rinnovo o sostituzione della garanzia, con conseguente scopertura anche temporanea, costituisce inadempimento agli obblighi contrattuali e potrà comportare l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal contratto.
2. Importo della garanzia e base di calcolo
Ai sensi dell’art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia definitiva è determinata nella misura del 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo in materia di eventuali maggiorazioni e riduzioni.
Pertanto, qualora l’importo di € 78.970.674,95 indicato nella richiesta corrisponda all’importo contrattuale rilevante ai fini dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l’importo base della garanzia definitiva risulta pari a:
€ 78.970.674,95 × 10% = € 7.897.067,50.
Tale importo deve intendersi quale importo base, antecedente all’eventuale applicazione delle riduzioni spettanti ai sensi dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché delle eventuali maggiorazioni previste dall’art. 117, comma 2, ove applicabili.
Si precisa, tuttavia, che il valore della concessione e l’importo contrattuale non sono concetti necessariamente coincidenti. Pertanto, ai fini della determinazione definitiva della garanzia, dovrà essere assunto il parametro espressamente individuato negli atti di gara e nel contratto quale importo contrattuale di riferimento ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
Non dovranno invece essere autonomamente sommati o utilizzati, quale base di calcolo, il valore degli investimenti, il canone concessorio o altri valori economici della concessione, ove gli stessi non costituiscano l’importo contrattuale individuato dalla lex specialis quale base per la garanzia definitiva.
3. Riduzioni della garanzia
Ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del medesimo decreto per la garanzia provvisoria.
Pertanto, l’aggiudicatario potrà beneficiare delle riduzioni previste dalla normativa vigente qualora dimostri il possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti dalla disposizione citata e secondo le modalità ivi previste.
Le eventuali riduzioni dovranno essere applicate nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dovranno risultare documentalmente comprovate.
4. Svincolo della garanzia
La garanzia definitiva è soggetta alle disposizioni dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di progressivo svincolo.
In particolare, l’art. 117, comma 8, prevede il progressivo svincolo della garanzia a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, fino al limite massimo dell’80% dell’importo iniziale garantito, secondo le modalità previste dalla medesima disposizione.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dagli atti di gara e dal contratto di concessione in ordine alla permanenza della quota residua della garanzia e alle obbligazioni cui la stessa è destinata.
Eventuali svincoli non potranno comunque determinare una situazione di scopertura rispetto alle obbligazioni per le quali la garanzia deve rimanere efficace.
5. Modalità di prestazione
La garanzia definitiva potrà essere prestata, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a scelta dell’aggiudicatario sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dall’art. 106 del medesimo decreto.
Qualora venga prestata mediante fideiussione, questa dovrà essere rilasciata da soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente e dovrà contenere le clausole previste dall’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, tra cui la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia dovrà inoltre essere conforme alle ulteriori prescrizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente.
6. Rinnovo o sostituzione
Nel caso in cui l’aggiudicatario opti per garanzie fideiussorie di durata inferiore a quella complessivamente richiesta, sarà sua responsabilità assicurare il tempestivo rinnovo o la sostituzione della garanzia.
A tal fine, la nuova garanzia dovrà divenire efficace anteriormente alla scadenza della precedente, in modo da garantire la continuità della copertura.
Il concessionario dovrà pertanto provvedere con congruo anticipo agli adempimenti necessari al rinnovo o alla sostituzione e trasmettere alla stazione appaltante la relativa documentazione nei termini previsti dal contratto e dagli atti di gara.
7. Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, si conferma che:
la garanzia definitiva è dovuta ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;l’importo base è pari al 10% dell’importo contrattuale rilevante ai fini dell’art. 117, salvo eventuali maggiorazioni e riduzioni previste dalla legge;qualora € 78.970.674,95 costituisca effettivamente l’importo contrattuale di riferimento individuato dagli atti di gara, l’importo base della garanzia è pari a € 7.897.067,50;sono applicabili, ove ne ricorrano i presupposti, le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023;la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente;in caso di garanzie di durata inferiore alla durata complessiva della concessione, dovrà essere assicurata la continuità della copertura, senza soluzione di continuità, mediante tempestivo rinnovo o sostituzione;restano ferme le disposizioni dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di progressivo svincolo della garanzia e le ulteriori prescrizioni contenute negli atti di gara e nel contratto di concessione.
Il presente chiarimento costituisce interpretazione delle prescrizioni contenute nella lex specialis alla luce della normativa vigente e non comporta modifica delle condizioni di gara.
Distinti saluti.
Il Responsabile Unico di Gara
ing. Leonardo Campa